NEL NOME DEL SIGNORE, COSÌ SIA.
È OPERA ONOREVOLE ED UTILE CONFERMARE
nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace.
— Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la
comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Untervaldo,
considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e
integralmente conservare sè ed i loro beni, hanno fatto leale promessa
di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così
delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i
mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e
contro ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d'essi facesse violenza,
molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle persone od alle
cose. Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell'altra,
ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese,
secondo le circostanze, le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie
sofferte.
— A conferma che tali promesse saranno lealmente
osservate, prestano giuramento, rinnovando con il presente accordo
l'antico patto pure conchiuso sotto giuramento; con l'avvertenza
tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua personale
condizione, a prestare al proprio signore l'obbedienza ed i servizi
dovutigli.
— Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione
unanime, promesso, statuito ed ordinato di non accogliere né
riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun giudice il
quale abbia acquistato il proprio ufficio mediante denaro od altra
prestazione, ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro delle
nostre comunità.
— Se sorgesse dissenso fra i confederati, i
più prudenti di loro hanno l'obbligo d'intervenire a sedar la discordia,
nel modo che loro sembrerà migliore; e se una parte respinge il
giudizio proferito, gli altri confederati le si mettano contro.
— Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue: Chi avrà ucciso
alcuno con premeditazione e senza colpa imputabile alla vittima, sia, se
preso, mandato a morte, come esige il suo nefando delitto, salvo che
riesca a provare la sua innocenza; se fosse fuggito, gli si vieti il
ritorno. Chi ricetta o protegge un tal malfattore, deve essere bandito
dalle valli, né potrà ritornarvi finché non sia esplicitamente
richiamato dai confederati.
— Se alcuno, di giorno o nel
silenzio della notte, dà dolosamente fuoco ai beni dei confederati, non
sia più considerato come membro della comunità. E se alcuno, dentro le
valli, favorisce o difende il suddetto malfattore, sia costretto a
risarcire egli stesso il danneggiato.
— Inoltre, se un
confederato spoglierà alcuno delle sue cose o gli recherà danno in
qualsiasi modo, tutto quanto il colpevole possiede nelle valli dovrà
essere sequestrato per dare giusta soddisfazione alla persona lesa.
— Inoltre nessuno potrà appropriarsi il pegno d'un altro, salvo che
questo sia manifestamente suo debitore o fideiussore; ed anche in tal
caso occorre che il giudice esplicitamente acconsenta.
—
Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, se necessario, indicare
quale sia nella valle il giudice sotto la cui giurisdizione egli si
trova. E se alcuno si rifiutasse d'assoggettarsi al giudizio e da questa
ribellione venisse danno ad alcuno dei confederati, tutti sono in
obbligo di costringere il suddetto contumace a dar soddisfazione.
— Se poi insorgesse guerra o discordia fra alcuni dei confederati, e
una parte non volesse rimettersi al giudice o accettare soddisfazione, i
confederati difenderanno l'altra parte.
— Tutte le decisioni
qui sopra esposte sono state prese nell'interesse ed a vantaggio comune,
e dureranno se il Signore lo consente, in perpetuo. In fede di che
questo strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito
dei sigilli delle tre prefate comunità e valli.
— Fatto l'anno del Signore 1291, al principio del mese d'agosto.
1 commento:
La comunità deve riprendersi le nazioni e tornare a difendere la propria terra.
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